Responsabilità del liquidatore verso i creditori nel pagamento dei debiti sociali
L’obbligo del rispetto della parità di trattamento dei creditori nelle procedure di liquidazione volontaria delle società di capitali, discendente dall’art. 2741 c.c., impone al liquidatore, all’inizio della gestione, di munirsi di appropriati strumenti per disporre in tempo reale del preciso quadro di riferimento patrimoniale dell’azienda amministrata.
In relazione all’attività di liquidazione volontaria di società di capitali, il semplice disavanzo tra debiti e crediti non giustifica di per sé il ricorso a procedure concorsuali o forme “paraconcorsuali” di distribuzione dell’attivo liquidatorio, nella misura in cui il liquidatore abbia fondata ragione di ritenere possibile il pieno soddisfacimento del ceto creditorio attingendo ai proventi della liquidazione o per effetto di sicure fonti di approvvigionamento finanziario esterno. Ove tali previsioni non siano possibili e dunque si versi in una situazione in cui mancano le risorse finanziarie per tacitare i creditori, quando dunque si versi praticamente nella situazione di insolvenza nota alla legge fallimentare, costituisce precisa fonte di responsabilità per il liquidatore aver proceduto a liquidazione “a casaccio” dei propri creditori, senza tener conto della regola dell’art. 2741 c.c.
A carico del creditore totalmente o parzialmente insoddisfatto che agisca per l’accertamento della responsabilità del liquidatore di società di capitali sta l’onere di dimostrare esistenza, consistenza e momento di esigibilità del proprio credito, nonché la conoscenza di tali caratteristiche del credito in questione in capo al liquidatore nel corso della gestione di quest’ultimo, e l’ulteriore onere di dimostrare la presenza nel patrimonio aziendale di risorse sufficienti a garantire un’apprezzabile misura di soddisfacimento del proprio credito, in termini almeno pari a quelli che potevano ragionevolmente prevedersi in esito ad una “normale” procedura concorsuale. Per parte sua, ove l’esistenza del credito non sia contestata, per andare esente da responsabilità il liquidatore dovrà provare le ragioni per le quali, in presenza di una situazione di sostanziale insolvenza aziendale (e non di semplice disavanzo tra crediti e debiti), egli non abbia proceduto a tacitazione concorsuale del ceto creditorio secondo i dettami di poziorità legale (e non solo cronologica) e di “par condicio” dell’art. 2741 c.c. In mancanza di idonee giustificazioni, il fatto di non aver dato seguito ai rimedi concorsuali nelle forme proprie della legge fallimentare o almeno di non aver volontariamente dato corso ad una gestione liquidatoria informata ai criteri dell’art. 2741 c.c. non potrà andare esente da responsabilità ai sensi dell’art 2043 c.c.
Il danno risarcibile ai creditori insoddisfatti da parte del liquidatore volontario di società di capitali che, in presenza di una situazione di sostanziale insolvenza, non abbia proceduto ad una gestione liquidatoria informata ai criteri dell’art. 2741 c.c., non può essere inferiore alla percentuale di soddisfacimento del credito che si sarebbe potuta realizzare nell’ambito di una normale procedura fallimentare.