Responsabilità dell’acquirente per debiti ex contractu inerenti all’azienda ceduta: il confine fra art. 2560, comma 2°, e art. 2558
Il regime fissato dall’art. 2560, comma 2°, cod. civ. quanto ai debiti relativi all’azienda ceduta è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé solo considerati, e non anche quando ad essi si ricolleghino posizioni contrattuali non ancora esaurite, anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell’azienda, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 cod civ.
Le iscrizioni effettuate nel libro IVA dall’imprenditore che cede l’azienda non possono essere considerate “risultanze di libri contabili obbligatori” ai sensi e per gli effetti del capoverso dell’art. 2560.