Responsabilità dell’amministratore di diritto e dell’amministratore di fatto di s.r.l. in fallimento ex art. 2486 e 2484. n. 4, e la quantificazione del danno secondo parametri di omogeneità
L’amministratore di s.r.l. è responsabile per indebita prosecuzione della attività sociale di rischio qualora abbia omesso di convocare tempestivamente l’assemblea per le iniziative conseguenti alla perdita integrale del capitale sociale e, quindi, abbia omesso di dichiarare lo scioglimento della società (nella specie, si tratta di operazioni economiche prolungate nel tempo, quali emissione di numerose fatture irregolari e ricorso irregolare al credito mediante anticipazioni – anche ripetute – delle medesime fatture, difformi da quelle registrate). A tal fine la posizione dell’amministratore di diritto, formalmente investito di ogni potere di diretta gestione sociale e dunque delle conseguenti responsabilità, deve essere senza ombra di dubbio equiparata a quella dell’effettivo amministratore di fatto (nella specie, peraltro entrambi da sempre titolari dell’intero capitale sociale della fallita).
Qualora non sia stata rinvenuta una regolare contabilità sociale e l’indebita prosecuzione dell’attività si sia verificata per lungo tempo, l’importo da liquidare a titolo di risarcimento del danno dovrà essere determinato in via equitativa secondo il criterio della cd. differenza dei netti patrimoniali, ma opportunamente svalutando nella successiva ottica fallimentare le risultanze contabili calcolate secondo i criteri di continuità aziendale.
La memoria di nomina di nuovo difensore, che sia depositata oltre i termini di cui all’art. 167 c.p.c. ma si limiti ad ampliare le difese di merito svolte con la prima memoria, non incorre in nessun effetto decadenziale ed è pertanto da ritenersi ammissibile per definire il thema probandum della controversia.