Responsabilità dell’amministratore di fatto di società cooperativa, in quanto datore di lavoro di fatto, per il danno subito da un dipendente
Deve qualificarsi come amministratore di fatto di una società la persona che – in assenza di particolari titoli, procure o incarichi lavorativi che legittimino l’espletamento di funzioni dirigenziali, se non la qualifica di amministratore (di fatto, appunto) – abbia esercitato tali funzioni in maniera continuativa, totalitaria (ovvero non ristretta a particolari settori di attività) e indipendente da altri; assume, altresì, rilievo la circostanza che un simile ruolo le fosse, in concreto, riconosciuto da parte di soggetti terzi, estranei rispetto all’organizzazione aziendale (quali, ad esempio, gli enti creditizi con cui la società operava).