Responsabilità dell’amministratore di fatto per il pregiudizio arrecato al patrimonio sociale dalla prosecuzione dell’attività al verificarsi di scioglimento ex lege
Colui che, benché privo di investitura formale, si accerti essere inserito nella gestione della società, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerato amministratore di fatto allorché tale ingerenza non si esaurisca nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, ma riveli carattere di sistematicità e completezza, esplicandosi in poteri analoghi, se non addirittura superiori, a quelli spettanti agli amministratori di diritto.
Ne consegue che debbano ritenersi responsabili del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale dalla prosecuzione dell’attività d’impresa anche coloro che, dopo la cessazione delle cariche amministrative ricoperte, abbiano proseguito di fatto nella gestione della società sino al fallimento.