Responsabilità dell’amministratore di s.r.l. e condotta del creditore
Ove risulti addebitata all’amministratore ex art. 2476, commi 6 e 7, c.c., una condotta atta in realtà ad incidere negativamente sulla stessa società amministrata e come tale da reputarsi suscettibile di arrecare (eventuale) danno alle ragioni dei creditori solo “di riflesso”, sarà da ricercare una responsabilità secondo tipica prospettazione rilevante ex art. 2394 c.c. Se, in corso di causa, intervenga dichiarazione di fallimento della società creditrice, la legittimazione ad agire in tal senso spetterà unicamente al curatore fallimentare.
Il rilascio di assegni posdatati, espressamente consegnati in funzione di mera “garanzia” costituisce patto indiscutibilmente nullo quale contrario a norma imperativa ma, ove consapevolmente accettato dall’attore/creditore nell’interesse proprio ad ottenere un aumento complessivo del fido necessario per le forniture – a fronte di una espressa richiesta degli acquirenti di ottenere significative dilazioni di pagamento in ragione della asserita necessità di recuperare la provvista per pagamento dalle vendite della merce – vale ad escludere la possibilità di ravvisare gli estremi di una condotta illecita di frode personalmente ascrivibile all’amministratore di s.r.l. (e al socio ex art 2476 comma 7°, c.c.) cagionativa di danno diretto al patrimonio del creditore.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Giovanni Battista Barillà
Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna, Avvocato in Bologna, è autore di articoli e monografie in materia di diritto commerciale...(continua)