Responsabilità dell’amministratore di S.r.l. ex art. 2476: l’inadempimento ingiustificato non è necessariamente sinonimo di dolosa preordinazione del debitore
Nell’ipotesi di inadempimento non giustificato da parte di una società a responsabilità limitata, ai fini dell’applicazione dell’art. 2476 comma 7 c.c. – quale specificazione dell’art. 2043 c.c. – è necessario allegare la prova della dolosa preordinazione da parte dell’amministratore della società inadempiente perché si configurino gli estremi dell’insolvenza fraudolenta: tale fattispecie richiede che il soggetto agente abbia contratto un’obbligazione con il proposito di non adempierla, dissimulando il proprio stato di insolvenza. A tal scopo, nel caso di specie non è stato sufficiente, per il creditore, allegare le perdite accumulate ed il conseguente fallimento della società debitrice, perché non si può ritenere che l’amministratore intendesse impedire l’operatività dell’azienda sin dalla stipula del contratto oggetto di contestazione. Non è possibile affermare, in termini generali, che dietro ad ogni inadempimento ingiustificato debba necessariamente diagnosticarsi la presenza di una dolosa preordinazione da parte del debitore.
In caso di azione di responsabilità ex art. 2476 comma 6 c.c., va dimostrato il nesso causale tra il danno lamentato da parte attrice e le condotte tenute da parte dell’amministratore della società debitrice, allegando la prova dell’azzeramento del patrimonio, quale elemento rilevante ai fini della responsabilità. Nel caso in esame, è stato ritenuto non sufficiente allegare le violazioni degli artt. 2482-ter, 2484, 2485 e 2486 c.c., oltre che del mancato deposito dei bilanci e delle relazioni previste per legge, successive alla stipulazione del contratto fonte dell’inadempimento, in quanto non vi è alcuna prova del fatto che, in caso di tempestiva liquidazione della società, il credito sarebbe stato soddisfatto. L’aggravamento delle perdite non è stato sufficiente a dimostrare il nesso causale con il danno lamentato da parte attrice, posto che tale condotta non ha reso il patrimonio insufficiente al soddisfacimento del credito, essendo questo già insufficiente prima che si consumassero le violazioni allegate.
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Fabiano Belluzzi
LL.M. candidate in International Business Law presso l'Universitè de Lausanne, Svizzera. Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova e abilitato all'esercizio della professione forense.(continua)