Responsabilità dell’amministratore di s.r.l. per danno diretto al terzo creditore
Sussiste la responsabilità per danno “diretto” dell’amministratore di s.r.l., ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c., qualora il terzo creditore sia indotto a proseguire la relazione commerciale con la società amministrata in ragione di irregolarità contabili che occultano l’avvenuta integrale perdita del capitale sociale.
In caso di responsabilità dell’amministratore per danno diretto al patrimonio del terzo creditore, l’obbligo risarcitorio deve essere quantificato sulla base del credito non adempiuto.
È fonte di responsabilità ex art. 2043 c.c. verso il singolo creditore la condotta dell’amministratore che cagioni una diminuzione del patrimonio sociale, atteso che ciò costituisce una lesione della garanzia patrimoniale del debitore.