Responsabilità dell’amministratore per atti di mala gestio e cessione di ramo d’azienda
La cessione di ramo d’azienda non vale di per sé a far venire meno i “debiti” gravanti sulla società cedente (art. 2560 comma 1° c.c.) e neppure il “danno” subito dalla società a causa del loro omesso pagamento, laddove l’eventuale pagamento integrale da parte del cessionario (ove effettivamente dovuto ai sensi del comma 2° della medesima disposizione e comunque di fatto corrisposto) ha semmai l’effetto di “elidere” il danno già cagionato.
L’esito negativo di operazioni manifestamente estranee all’oggetto sociale è imputabile alla responsabilità dell’amministratore, ove questi non offra una puntuale giustificazione circa l’assunzione di una simile scelta gestoria e il rispetto di rigorosi canoni di diligenza e prudenza nella esecuzione dell’operazione.
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Chiara Presciani
Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di...(continua)