Responsabilità dell’amministratore per danni diretti al terzo ex art. 2395 c.c.
In presenza di un obbligo di custodia della società specializzata nella lavorazione di metalli, risponde ex art. 2395 c.c., per i danni cagionati al terzo direttamente, l’amministratore che non ha adottato modelli organizzativi idonei a garantire la custodia del metallo prezioso ricevuto.
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Alessio Buontempo
Praticante avvocatoLaureato in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, praticante avvocato.(continua)