Responsabilità dell’amministratore per danno cagionato direttamente a soci o terzi
Se l’inadempimento contrattuale di una società di capitali non è ex se sufficiente -ed anzi, è strutturalmente inidoneo (per l’imputazione all’ente degli atti gestori e della c.d. immedesimazione organica)- a fondare la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente ex artt. 2395 o 2476 co. 6° c.c., tale responsabilità, di natura extracontrattuale, ben può sorgere laddove si alleghino e provino fatti illeciti direttamente imputabili a specifici comportamenti colposi o dolosi degli amministratori medesimi, gravando tuttavia in tal caso in capo all’attore/danneggiato la prova non solo di tale specifica condotta dolosa o colposa dell’amministratore convenuto, ma anche del danno e del nesso (con)causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente sub specie di inadempimento della società alle proprie obbligazioni. A tal riguardo, non rileva che il danno sia stato arrecato al socio o al terzo dagli amministratori nell’esercizio del loro ufficio o al di fuori di tali incombenze, ma solo e appunto che il comportamento doloso o anche solo colposo degli stessi abbia determinato un danno direttamente investente il patrimonio del socio o del terzo.