Responsabilità dell’amministratore per operazioni compiute in conflitto d’interessi
Il regime della responsabilità dell’amministratore delineata dall’ordinamento non ha valenza meramente sanzionatoria della violazione formale degli obblighi e doveri derivanti dalla carica, ma richiede che dalla loro comprovata inosservanza sia derivato alla società un effettivo pregiudizio economico. La conclusione di contratti di fornitura da parte della società con una società terza facente parte di un contratto di associazione in partecipazione con un’altra società di cui l’amministratore della prima è amministratore e socio unico non costituisce operazione in conflitto d’interessi, in quanto è da escludere che un interesse economico indiretto così vagamente prospettato possa rilevare ai fini della configurazione in concreto di un conflitto di interessi tra l’amministratore e la società rappresentata che, come noto, presuppone un contrasto tale tra gli obiettivi perseguiti da non consentire al soggetto che agisce di soddisfare l’uno senza sacrificare l’altro.
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Francesco Carelli
Avvocato presso lo Studio Legale BonelliErede in Milano - Laurea cum laude in Giurisprudenza presso l'Università Bocconi - Laurea Magistrale in Economia e Legislazione d'Impresa presso l'Università degli studi di...(continua)