Responsabilità di amministratore di srl verso i creditori sociali e conservazione delle scritture contabili
I creditori sociali di una società a responsabilità limitata possono agire nei confronti degli amministratori in ragione dell’applicazione analogica dell’art. 2394 c.c. La mancata previsione nelle srl di una responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali per la violazione dell’obbligo di conservare il patrimonio sociale, equipollente a quella dell’art. 2394 c.c., appare frutto di un errore di coordinamento della normativa in materia di srl con quella in materia di spa e non di una deliberata scelta legislativa. In caso di fallimento di una srl, il soggetto titolato, in via esclusiva, ad esercitare l’azione di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali, è il curatore, secondo quanto dispone l’art. 146 l.f., che nella nuova versione non fa più riferimento espresso all’art. 2394 c.c., ma alle azioni di responsabilità contro gli amministratori.
L’amministratore di srl è responsabile della custodia delle scritture contabili anche durante la procedura di concordato preventivo, mentre la procedura fallimentare esautora l’amministratore dal proprio ruolo e, pertanto, anche dall’obbligo di custodia delle scritture contabili.
11 gennaio 2013