Responsabilità di amministratori e liquidatori di una società in liquidazione per il compimento di atti di gestione
Lo scioglimento della società e la messa in liquidazione comportano la necessaria interruzione dell’attività caratteristica di impresa. Pertanto deve ritenersi illegittimo e fonte di obbligo risarcitorio l’atto compiuto dagli amministratori e/o dal liquidatore consistente nella stipula di un nuovo contratto di compravendita di beni che non sia finalizzato alla salvaguardia della integrità del valore del patrimonio sociale e alla liquidazione delle attività sociali e che sia viceversa fonte di nuove obbligazioni in funzione del conseguimento di utili.
I soci di una società in liquidazione che danno vita ad un’operazione commerciale con la consapevolezza della incompatibilità della stessa con lo stato di liquidazione della società dissimulando dolosamente lo stato di liquidazione al terzo rispondono personalmente verso quest’ultimo del danno arrecato ai sensi dell’art. 2476, co. 7, c.c. In solido con questi risponde altresì il liquidatore che al pari dell’amministratore non può consentire ai soci di svolgere l’attività caratteristica vietata dalla legge a seguito della messa in liquidazione della società.