responsabilità di amministratori e sindaci per distrazioni patrimoniali
Nel giudizio proposto dalla curatela fallimentare per la condanna al pagamento del debito di un terzo nei confronti del fallito, l’eccepibilità in compensazione di un credito dello stesso terzo verso il fallito non è condizionata alla preventiva verificazione di tale credito, finché si rimanga nell’ambito dell’eccezione riconvenzionale. Dunque, in caso in cui la curatela abbia esercitato l’azione di responsabilità degli amministratori, la domanda risarcitoria non può essere accolta, là dove questi ultimi eccepiscano la compensazione con crediti per mancato pagamento dei propri emolumenti.
Il dovere di controllo ad opera del sindaco e revisore si limita ai fatti di gestione significavi, ovvero a quelli la cui omissione o indicazione errata in bilancio può distorcere il risultato economico. Poiché l’aspetto principale di un bilancio è dato dal risultato economico, ne consegue che il controllo del sindaco e revisore deve naturalmente scrutinare anche la significatività del fatto gestorio nell’ambito di controlli anche campione, avendo principalmente riguardo all’incidenza che esso può spiegare sul risultato d’esercizio. Viceversa, può ritenersi scusabile l’omesso controllo da parte del sindaco di un atto gestorio compiuto per finalità estranee all’oggetto sociale, ove questo abbia portata economica minimale. Va al contempo messo in evidenza che, là dove il sindaco venga comunque a conoscenza di pagamenti non inerenti all’attività sociale, l’importo esiguo non lo esonera dal proprio dovere di rilevare agli amministratori il carattere improprio del pagamento effettuato, e di richiederne il ristoro (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto il sindaco responsabile per non avere contestato agli amministratori la distrazione di somme contenute, la cui estraneità rispetto all’oggetto sociale poteva essere facilmente rilevato dalle causali di pagamento indicate negli estratti conto bancari. Viceversa, lo stesso Tribunale ha escluso la responsabilità per altre distrazioni non immediatamente rilevabili).
La responsabilità degli amministratori e dei sindaci di società ha natura solidale, ai sensi dell’art. 1292 c.c., e tale vincolo sussiste anche se l’evento dannoso sia collegato da nesso eziologico a più condotte distinte, ciascuna delle quali abbia concorso a determinarlo, restando irrilevante, nel rapporto col danneggiato, la diversa valenza causale. Pertanto, in caso di transazione fra uno dei coobbligati ed il danneggiato, l’art. 1304 co. 1 c.c. si applica soltanto se la transazione abbia riguardato l’intero debito solidale, mentre, laddove l’oggetto del negozio transattivo sia limitato alla sola quota del debitore solidale stipulante, la norma resta inapplicabile, così che, per effetto della transazione, il debito solidale viene ridotto dell’importo corrispondente alla quota transatta, producendosi lo scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulante e gli altri condebitori, i quali, di conseguenza, rimangono obbligati nei limiti della loro quota.
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Chiara Presciani
Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di...(continua)