Responsabilità di amministratori e sindaci per nuove operazioni a seguito di perdita dell’intero capitale sociale
Deve senz’altro escludersi, quanto meno in mancanza di specifici segnali di allarme, un obbligo del sindaco appena nominato di procedere ad una completa ed autonoma revisione delle voci di un bilancio già approvato: si deve escludere in particolare che possa reputarsi esigibile secondo ordinaria diligenza una specifica revisione delle stime di effettiva realizzabilità di crediti iscritti in un bilancio già approvato, tanto più a fronte (come nel caso di specie) di crediti recenti e in un contesto di forte ricapitalizzazione della società. Una compiuta ed autonoma verifica è piuttosto legittimamente richiesta in sede di esame del “successivo” bilancio di esercizio ed eventuali manchevolezze al riguardo potrebbero dunque ragionevolmente fondare una ipotesi di responsabilità per il contributo causale in tal modo offerto per la realizzazione di “nuove operazioni”.
La concreta operatività del peculiare effetto estensivo di cui all’art 1310 cc non è affidata sempre e comunque alla mera prospettazione di una parte, con esclusione di ogni rilevanza dell’eventuale diverso esito di un giudizio pieno di merito circa l’effettiva sussistenza di una responsabilità solidale: l’ipotesi sembra necessariamente da escludere in ragione della stretta interpretazione del testo (che sembra invero “presupporre” l’effettiva sussistenza di un vincolo di solidarietà) e alla luce del resto di un principio costitutivo di piena uguaglianza delle parti nel processo
L’art. 1310, co. 2, c.c. prevede l’estensione dell’interruzione della prescrizione ai condebitori solidali in considerazione dell’unitarietà del rapporto obbligatorio. Ciò però presuppone che vi sia effettivamente un’obbligazione solidale alla quale riferirsi.