Responsabilità “diretta” degli amministratori verso singoli soci o creditori e rito sommario
Qualora il convenuto in un procedimento azionato con rito sommario proponga domande riconvenzionali che non possono essere decise con il rito sommario, il giudice deve disporre la conversione del rito, non essendo ammissibile la separazione delle domande in caso di connessione forte o di pregiudizialità tra la domanda principale e la domanda riconvenzionale.
Qualora si lamenti un danno ai sensi dell’art. 2395 c.c. derivante da falsità di dati contenuti in bilancio e in un piano industriale redatto dall’organo amministrativo, falsità la cui mancata percezione avrebbe indotto il ricorrente a sottoscrivere contratti e ad effettuare investimenti sconvenienti, il raffronto tra dati di bilancio largamente discordanti tra loro in un ristretto arco temporale, costituisce un indice di serio sospetto (rectius indizio) riguardo alla prospettata falsità, ma non integra in senso stretto un prova dell’esistenza della medesima e, dunque, del nesso causale tra condotta e pregiudizio.
Allo stesso modo non è dirimente l’allegazione relativa al negativo esito della realizzazione di un piano industriale, atteso che quest’ultimo è basato su un insieme di ipotesi di realizzazione di eventi futuri ed azioni che dovranno essere intraprese dagli amministratori e che sono soggette ai rischi e alle incertezze che caratterizzano lo scenario macroeconomico, nonché l’andamento atteso dai mercati finanziari, ed include assunzioni ipotetiche relative ad eventi futuri ed azioni degli amministratori che non necessariamente si verificheranno.
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gabriele.scaglia
Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)