3 Settembre 2024

Responsabilità extracontrattuale degli amministratori per inadempimento contrattuale della società

Se la società è inadempiente per non avere rispettato gli obblighi ad essa derivanti da un rapporto contrattuale stipulato con un terzo, di questi danni risponde la società e soltanto la società; se viceversa, accanto a questo inadempimento sociale, vengono dedotti specifici comportamenti degli amministratori, dolosi o colposi, che di per se stessi abbiano cagionato ai terzi un danno diretto, di questo risponderanno gli amministratori, la cui responsabilità, di natura extra-contrattuale (con ciò che ne consegue circa il regime probatorio) potrà eventualmente aggiungersi – senza sostituirla o sopprimerla – a quella della società per l’inadempimento. Peraltro, la responsabilità ex art. 2395 c.c. dell’amministratore di società, data la sua natura extracontrattuale, non si estende al danno derivato all’altro contraente dall’inadempimento del contratto stipulato all’esito dell’attività suindicata del quale risponde la società, a titolo di responsabilità contrattuale, ma concerne solo il danno direttamente ricollegabile, con nesso di causalità immediata, ai predetti fatti illeciti dell’amministratore, unicamente di questi ultimi potendosi far carico al medesimo, ai fini del risarcimento del danno all’altro contraente danneggiato.

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Michele Greggio

Michele Greggio

Sono avvocato dal 2020 e fin dal 2017 mi occupo di diritto societario, diritto commerciale e diritto bancario. Dal 2024 sono Assegnista di ricerca in Diritto dell'Economia presso l'Università degli Studi di...(continua)

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