Responsabilità omissiva dei sindaci per violazione del dovere di diligenza, effetti sulla formazione del bilancio e legittimità della mancata corresponsione del compenso ai sindaci stessi
In un giudizio di responsabilità verso i sindaci, anche a voler dare per scontata, sia pure in via meramente astratta, la violazione del dovere di diligenza degli stessi, non potrebbe essere riconosciuto a titolo di danno l’importo relativo al maggiore attivo indicato in bilancio. Il bilancio costituisce infatti una mera rappresentazione del risultato della gestione sociale nell’esercizio a cui si riferisce, ma non è certo idoneo ad immutare il risultato concreto di detta gestione, e dunque a incidere sull’aspetto sostanziale. La perdita registrata nell’esercizio successivo non può dirsi causalmente legata alla eventuale negligenza dei sindaci; non può certo essere ravvisato alcun pregiudizio patrimoniale nella mera circostanza, in sé e per sé considerata, di errata rappresentazione della realtà economica, patrimoniale e finanziaria della società, e neppure nella conseguente rettifica compiuta nell’esercizio successivo.
La sentenza resa in un altro giudizio di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio in cui la società è risultata soccombente non spiega efficacia di giudicato nei confronti dei sindaci, opposti di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che ad esso non hanno partecipato. Il giudice del procedimento di responsabilità dei sindaci dovrà quindi verificare nel concreto l’esistenza di una condotta causalmente responsabile della vittoriosa impugnazione del bilancio in altro giudizio.
L’appostazione di bilancio concernente l’iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali (costi pluriennali), e dunque nell’attivo, di costi per l’incentivazione all’esodo di otto unità del personale, appare palesemente illegittima alla luce della norma di legge e delle regole tecniche desunte dai principi contabili nazionali, e deve pertanto ulteriormente affermarsi che la condotta di silenzio mantenuta dai sindaci riguardo ad un simile errore di iscrizione implica conclamata violazione del dovere di diligenza. Una simile condotta omissiva vale a contribuire causalmente alla redazione del bilancio illegittimo. Secondo il corso ordinario degli eventi, infatti, il rilievo sui criteri di redazione del bilancio compiuto dai sindaci (in una parola, il parere sul bilancio) costituisce condotta idonea a sollecitare l’esercizio corretto delle funzioni dell’organo gestorio, in applicazione del dovere di controllo che il collegio sindacale esercita sull’operato dell’amministratore.
Ove, in seguito a concreta verifica dello stesso, l’inadempimento dei sindaci non paia di scarsa importanza, ad essi non può essere riconosciuto il compenso, ben potendo la società opporre il principio di cui all’art. 1460 c.c.
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Giovanni Battista Barillà
Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna, Avvocato in Bologna, è autore di articoli e monografie in materia di diritto commerciale...(continua)