Responsabilità per atti di mala gestio dell’amministratore (per incauto versamento di somme per opzionare terreni e aree edificabili) e delibera dell’azione di responsabilità in sede di approvazione del bilancio
E’ imprudente ed eseguito con modalità del tutto irragionevoli – e come tale fonte di responsabilità per l’amministratore che lo compie – il versamento a favore di persona fisica o giuridica incaricata di opzionare certi terreni allorché l’incarico sia stato affidato: (a) ad una società o ad una persona fisica del tutto priva di capitalizzazione e di consistenza economica; (b) in assenza di garanzie per la restituzione delle somme; (c) senza che vi sia la prova che il soggetto o l’ente incaricato della ricerca dei terreni abbia eseguito il mandato, non essendo state acquisite le quietanze di eventuali opzioni sottoscritte dai proprietari delle aree.
Ai sensi dell’art. 2393, comma 2, c.c., la deliberazione concernente l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio anche se non è indicata nell’elenco delle materie da trattare (art. 2366 c.c.), purché si tratti di fatti di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio oggetto di discussione, dovendo intendersi come tali, in senso ampio e non tecnico−contabile ex art. 2423 bis c.c., anche quei fatti derivanti da condotte inadempienti poste in essere dagli amministratori nel corso di esercizi precedenti, ma le cui conseguenze dannose si siano manifestate o siano emerse nell’esercizio considerato, così ripercuotendosi sui risultati del bilancio oggetto di approvazione.