Responsabilità per prosecuzione dell’attività in presenza di capitale sociale interamente eroso
Non è addebitabile agli amministratori la responsabilità per aver illecitamente proseguito l’attività in modo eccedente la conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio ex articolo 2485 del codice civile in presenza di capitale sociale interamente eroso – e quindi per non aver accertato senza indugio una causa di scioglimento ex articolo 2485 del codice civile – se l’erosione sarebbe dovuta risultare dalla virtuale valutazione delle poste contabili secondo la prospettiva liquidatoria, dismettendo quella della continuità aziendale, per il solo fatto che – ex post e quindi in modo logicamente fallace – si sarebbe dovuto considerare azzardata la scelta di proseguire l’attività; scelta che, invece, seppur rischiosa ma assunta in modo informato, è da considerarsi insindacabile nel merito.
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Giovanni Maria Fumarola
Dottore magistrale in giurisprudenza cum laude all'Università commerciale Luigi Bocconi – Cultore ed assistente in diritto commerciale all'Università cattolica del Saro Cuore e all'Università degli Studi di Brescia...(continua)