Responsabilità precontrattuale per ingiustificato recesso dalle trattative
La responsabilità precontrattuale derivante dal recesso senza giustificato motivo dalle trattative si ha nel caso in cui le trattative siano giunte ad uno stadio tale da far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto, purché non sussistano fatti idonei ad escludere, secondo l’ordinaria diligenza, l’affidamento stesso.
La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. deriva, oltre che dall’ingiustificata rottura delle trattative, anche dalla violazione dell’obbligo di lealtà reciproca, il quale comporta innanzitutto un dovere di completezza informativa circa la reale intenzione di concludere il contratto.
In tema di liquidazione del danno, costituisce pregiudizio risarcibile anche solo il fatto di avere assunto obbligazioni di pagamento, in quanto detti debiti, ove non fossero ancora saldati, comportano indubbiamente un onere economico a cui far fronte. Il danno emergente, infatti, comprende non solo gli esborsi monetari o le diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì anche l’obbligazione di effettuare l’esborso.