Responsabilità precontrattuale per interruzione delle trattative
Non sussiste responsabilità precontrattuale qualora la trattativa, volta alla costituzione di una società per lo svolgimento di un’attività (di sfruttamento di un marchio da acquisire) in comune, sia stata interrotta non per fatto volontario di una delle parti, bensì in ragione di un fatto di un terzo, anche qualora una delle parti abbia successivamente svolto l’attività in proprio (nella specie, il terzo titolare del marchio acquisendo si rifiutava di cedere il medesimo se alla newco cessionaria avesse partecipato una delle parti, sua concorrente).