8 Ottobre 2014

Responsabilità precontrattuale per mancata costituzione di una newco

La regola posta dall’art. 1337 c.c. implica il dovere per le parti di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto e conoscibile con l’ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. La violazione di questa regola di condotta, alla quale devono conformarsi le parti di una trattativa negoziale, è quindi, idonea a determinare la legittimità del recesso.

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Andrea Andolina

Andrea Andolina

Editor

Associate Lawyer presso Clifford Chance, Milano. Collaboro dal 2014 con Giurisprudenza delle Imprese, per cui ho curato la Rassegna di Diritto Industriale realizzata nel 2017. Ho conseguito il Master (LLM) in...(continua)

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