Responsabilità risarcitoria per revoca dell’amministratore e nomina di amministratori di spa da parte di enti pubblici
La responsabilità risarcitoria per revoca dell’amministratore senza giusta causa grava esclusivamente sul soggetto revocante.
La nomina degli amministratori di società per azioni da parte degli enti pubblici, ai sensi degli artt. 2458 e 2459 cod. civ. (v.t.), prescinde da ogni altro rapporto tra l’ente pubblico e la persona nominata, rapporto che, anche se sussistente, in ogni caso rimane distinto e separato, senza influire sul rapporto dell’amministratore (nominato dall’ente pubblico) con la società e pertanto la revoca dell’amministratore da parte dell’ente pubblico resta atto autonomo di esso e non diventa della società, ancorchè l’ente sia unico azionista della società per azioni (nel caso di specie il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di una società pubblica chiamata in giudizio dagli amministratori della stessa revocati asseritamente senza giusta causa per effetto di una determina del sindaco del comune, unico azionista della società).
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Chiara Petruzzi
Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d’Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Istituzioni di diritto privato...(continua)