Responsabilità solidale dell’amministratore unico e del socio di maggioranza, oltre a questioni connesse alla legittimazione ad agire del socio receduto
A fronte dell’asserita responsabilità dell’amministratore unico ex art. 2476, co.3, c.c., per la mala gestio della società ai danni della società stessa e del socio di minoranza, e della connessa asserita responsabilità solidale del socio di maggioranza ex art. 2476, co. 7, c.c. per aver intenzionalmente deciso e autorizzato il compimento di atti dannosi per la società e per il socio di minoranza, l’infondatezza degli addebiti mossi nei confronti dell’amministratore assorbe ed esclude qualsivoglia profilo di responsabilità concorrente in capo al socio di maggioranza.
Al recesso del socio attore in corso di causa non segue necessariamente il venir meno della legittimazione ad agire. Infatti, dopo la comunicazione del recesso, il socio mantiene la sua qualità e la titolarità dei diritti inerenti alla sua partecipazione fino al termine del procedimento di liquidazione della partecipazione. Ne consegue che il recesso non impedisce al socio l’esercizio dei diritti strettamente connessi al diritto alla liquidazione della quota e strumentali alla salvaguardia dell’integrità del patrimonio sociale, come l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, ancor più se promossa non solo per danni del patrimonio sociale ma altresì per danno direttamente subito.
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Diletta Lenzi
Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Trento. Cultrice della materia presso l'Università degli Studi di Firenze. Avvocato in Firenze. Già dottore di ricerca presso la Università Ca' Foscari di...(continua)