Responsabilità solidale di società a seguito di scissione
Ai sensi dell’art. 2506-quater, ultimo comma, c.c., ogni società partecipante alla scissione può essere chiamata a rispondere solidamente di un debito, rispondendone per intero solo la società cui il debito è trasferito o mantenuto, mentre le altre sono responsabili solidali, secondo un beneficium ordinis, solo nei limiti della quota di patrimonio netto di loro spettanza, come determinato al momento della scissione, atteso che la suddetta norma tende a mantenere integre le garanzie dei creditori sociali ma non anche ad accrescerle; l’eventuale mancata opposizione del creditore alla scissione non preclude l’esperimento dell’azione nei confronti della società beneficiaria.
Le disposizioni di cui agli artt. 2506 bis, terzo comma, e 2506 quater, terzo comma, c.c. comportano una tutela compiuta, completa e di portata sostanzialmente identica rispetto a tutti i creditori della società ante scissione, rendendosi irrilevante che la destinazione del debito sia o non sia desumibile dal progetto di scissione.
La causa avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità solidale della società beneficiaria della scissione, rispetto al debito della società scissa, è di competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ex art. 50-bis c.p.c., introdotto dall’art. 56 D.Lgs. 1998 n. 51.
Un versamento eseguito dai cliente su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell’affidamento concesso dalla banca con l’apertura di credito ha lo scopo e l’effetto di riespandere la misura dell’affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista; non costituisce, dunque, adempimento totale o parziale di un debito.