Responsabiltà dell’amministratore unico dimissionario per atti posti in essere ai danni della società poi fallita
L’amministratore unico dimissionario che compia atti gestori oppure operazioni sul conto corrente della società assume la qualità di amministratore di fatto, a maggior ragione ove la nomina del nuovo amministratore non sia stata iscritta nel registro delle imprese.
E’ responsabile dei danni cagionati alla società l’amministratore unico che consegni un macchinario di ingente valore a un’altra società che non offre alcuna garanzia di pagamento, senza aver cura di raggiungere una preventiva regolamentazione del rapporto e a fronte del ricevimento di una esigua somma di danaro a titolo di acconto per acquisto futuro. L’eventuale concorso del successivo amministratore nella causazione di un danno consistente alla società non esonera né diminuisce la responsabilità dell’amministratore unico che ha posto in essere la parte principale della condotta, ossia la consegna del relativo macchinario (nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto che il danno va commisurato al valore del macchinario, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data di consegna fino al saldo effettivo, trattandosi di debito di valore).