Retribuzione annuale dei sindaci in assenza di sua fissazione da parte dello statuto o della delibera di nomina
L’art. 2402 c.c. prevede che la retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio. Si afferma, quindi, che l’incarico di componente del collegio sindacale, ai sensi dell’art. 2402 c.c. è necessariamente oneroso, in quanto non riflette solo interessi corporativi, ma concorre a tutelare, a garanzia dei terzi e del mercato, la serietà, l’indipendenza e l’obiettività della funzione, onde, ove l’entità del compenso non sia stabilita nell’atto costitutivo, né fissata dall’assemblea, spetta al giudice che ne sia richiesto di procedere alla sua determinazione, ai sensi dell’art. 2233 c.c. (Cass., 10 aprile 2015, n. 7299).
Così, ove l’ammontare del compenso non sia determinato né dallo statuto né dall’assemblea, se, da una parte, si esclude che ciò determini la gratuità dell’ufficio, dall’altro, si ammette che il sindaco possa allora adire il giudice per chiedere la liquidazione giudiziale del proprio compenso. In tal caso, il giudice dovrà determinare la misura del compenso in modo adeguato alla importanza dell’opera prestata, alla difficoltà dell’incarico ed al decoro della professione (arg. da art. 2233 c.c.; Trib. Pavia, 16 febbraio 1991). Al ricorrere di detta ipotesi, non assumono alcuna rilevanza eventuali accordi intercorsi con l’amministratore sul criterio di calcolo della remunerazione (Cass., 27 ottobre 2014, n. 22761).
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Carolina Gentile
Dottoranda presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum di Diritto Commerciale).(continua)