Revoca cautelare del liquidatore giudiziale
È ammissibile il provvedimento di revoca cautelare del liquidatore giudiziale soltanto qualora detta misura si configuri come unico mezzo per interrompere il compimento, da parte del liquidatore medesimo, di gravi atti di mala gestio, forieri di danno per la società, con la conseguenza che la revoca cauteare non è ammissibile qualora gli atti contestati siano già stati compiuti e, pertanto, difetti un pericolo di danno attuale (nel caso di specie, inoltre, il Tribunale ha negato che il provvedimento possa essere concesso quando venga addebitata al liquidatore l’omessa vigilanza su comportamenti posti in essere da altri soci).