Revoca cautelare del liquidatore giudiziale di s.r.l.
Non sussiste la giusta causa di revoca del liquidatore giudiziale, ai sensi dell’art. 2487 co.4 c.c., qualora il comportamento addebitato al soggetto consista nell’effettuazione di prelievi dalle casse sociali di somme a titolo di acconto sul proprio compenso allorchè: l’incarico sia a titolo oneroso; i prelievi non abbiano causato un danno per la società ovvero un impedimento allo svolgimento dell’attività liquidatoria; con riferimento alle tempistiche dei prelievi, questi risultino effettuati per singole tranches all’esito della positiva conclusione di un’iniziativa liquidatoria (vendita di un cespite; saldo dei debiti sociali); l’attività liquidatoria risulti essere stata effettivamente svolta nell’interesse della società in liquidazione; il liquidatore abbia periodicamente informato i soci delle entrate e delle uscite della sua gestione e, infine, dell’entità del suo compenso.
In tale contesto, la mancanza di una previa delibera autorizzatoria dei prelievi da parte dell’assemblea dei soci o l’assenza di previa quantificazione del compenso da parte del giudice non determinano per ciò solo l’illegittimità della condotta del liquidatore.