12 Luglio 2024

Revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. per gravi irregolarità gestorie ex art. 2476, co. 3, c.c.

In assenza di una espressa previsione normativa di segno contrario, e anzi in considerazione del dato letterale della norma di cui all’art. 2476, co. 3, c.c., che prevede che il socio possa “altresì” chiedere che sia adottato un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori che abbiano commesso gravi irregolarità nella gestione della società, il rimedio cautelare in questione può essere richiesto sia prospettando quale futura causa di merito un’azione di responsabilità di natura risarcitoria, sia prospettando una domanda di merito in cui venga richiesta la sola revoca dalla carica di amministratore. Ciò avvalora la proponibilità della domanda cautelare anche mediante esercizio di una azione ante causam, nella quale unico legittimato passivo è l’organo gestorio di cui viene chiesta la revoca, al quale va notificato il ricorso introduttivo unitamente al decreto di fissazione udienza. Litisconsorte necessario è, poi, la società, avendo questa un interesse distinto e potenzialmente autonomo da quello del socio procedente, che ne rende necessaria la partecipazione al giudizio. Partecipazione che avviene, quando venga chiesta la revoca dell’amministratore unico, mediante la rappresentanza processuale del curatore speciale che agisce, quindi, in qualità di sostituto processuale della società.

L’art. 2476, co. 3, c.c. richiede sotto il profilo del fumus boni iuris, perché sia adottato su richiesta anche del singolo socio il provvedimento cautelare di revoca dell’amministratore, che questi si sia reso responsabile di gravi irregolarità nella gestione. Le gravi irregolarità possono essere costituite da violazioni di legge o di statuto, che, attesa la natura anticipatoria della cautela, possano essere foriere di pregiudizio per la società.

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