Revoca cautelare dell’amministrazione per omessa pubblicazione del bilancio
Va revocato dall’incarico in sede cautelare ai sensi degli artt. 2476 c.c. e 669 bis c.p.c. l’amministratore che, fin dall’assunzione dell’incarico, ometta ogni iniziativa per l’approvazione dei bilanci di esercizio della società, atteso il dovere dell’amministratore di portare il progetto di bilancio all’approvazione dell’assemblea dei soci. In particolare, la violazione di tale dovere è già da sola – sotto il profilo del fumus – idonea ad integrare i presupposti di gravità richiesti ai fini della revoca cautelare. Quanto al periculum, detta grave violazione dei doveri inerenti alla carica è foriera di pregiudizi per il patrimonio sociale, dato che, in mancanza di un’aggiornata rendicontazione della situazione economico patrimoniale, l’organo amministrativo prosegue nell’attività gestoria senza ordine, creando per di più una situazione idonea a scoraggiare i terzi dall’intraprendere rapporti negoziali con la società, perché essi rimangono privi di informazioni ufficiali, anche in ordine all’assolvimento degli obblighi in materia fiscale.