Revoca degli amministratori di società di persone
In materia di revoca dell’amministratore di società di persone ex art. 2259 c.c., in caso ricorso avverso detta revoca, proposto formalmente anche ai sensi dell’art. 2378 co. 3° c.c. ma da intendersi quale istanza cautelare di sospensione della revoca ad amministrare – in difetto di provvedimento tipico nel corpo dell’art. 2259 c.c. – ai sensi dell’art. 700 c.p.c.:
a) la disamina della fondatezza del ricorso è circoscritta dal contenuto originario della decisione impugnata, non essendo ammissibile che le ragioni di questa – salva sempre la loro illustrazione e miglior esplicazione – siano integrate solo in sede giudiziale con fatti e motivi ulteriori e diversi rispetto a quelli contestati in sede deliberativa dagli altri soci;
b) grava inoltre sulla società convenuta l’onere di provare la fondatezza degli addebiti in termini di sussistenza della giusta causa richiesta dall’art. 2259 co. 1° c.c., trattandosi di un fatto costitutivo della facoltà di recedere dal rapporto amministrativo senza conseguenze ripristinatorie o risarcitorie;
c) per la revoca della facoltà di amministrare ex art. 2259 co. 1° c.c. è necessaria e sufficiente una giusta causa tale da far venire meno in capo agli altri soci l’affidamento risposto al momento della nomina (sia pur in sede di atto costitutivo) sulla correttezza e le attitudini del revocato (cfr. Cass. Sez. 1, n. 23381 del 15/10/2013).