Revoca dei liquidatori su istanza dei sindaci
Sussiste la giusta causa di revoca dei liquidatori da parte del tribunale, su istanza dei sindaci, ex art. 2487, ult. co., c.c. qualora i liquidatori non adempiano agli obblighi connessi alla carica (nella specie, la giusta causa di revoca viene ritenuta sussistente in ragione della condotta omissiva dei liquidatori: mancata predisposizione dei bilanci intermedi e mancata approvazione del bilancio finale di liquidazione; inottemperanza alle richieste di accesso alla documentazione contabile e di informazione da parte del collegio sindacale; assenza all’assemblea dei soci convocata dal collegio sindacale).