Revoca del decreto ingiuntivo opposto per litispendenza fra identiche cause pendenti in gradi diversi
Nel caso di litispendenza, ossia di pendenza di identica causa fra le stesse parti davanti a giudici diversi, ossia a giudici non appartenenti allo stesso ufficio giudiziario, l’art. 39 cpc prevede che il giudice successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa da ruolo. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ammesso l’ipotizzabilità della litispendenza fra identiche cause, anche se pendenti in gradi diversi ed hanno ritenuto non condivisibile il ricorso all’istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 cpc nell’ipotesi, appunto, di identità di cause (sia soggettivamente che oggettivamente).