Revoca del liquidatore: la pronuncia in via cautelare va respinta se manca il fumus di un grave pregiudizio
Va respinto il ricorso ex artt. 700 c.p.c. e 2487 c.c. con il quale era stata demandata la revoca del liquidatore – liquidatore di nomina giudiziale a causa dell’impossibilità di funzionamento dell’assemblea – in ragione dell’asserito rischio di reiterazione di irregolarità nello svolgimento dell’incarico (in particolare, il liquidatore avrebbe stipulato un contratto a condizioni inique, favorendo altra società posseduta dall’altro “blocco” della compagine sociale): in realtà, non emerge una scelta gestoria manifestamente abnorme, sicché la scelta di addivenire ad una transazione pare congrua, in ragione della sussistenza di un rischio di soccombenza e quindi previa attenta valutazione. Non ricorrono pertanto gli elementi cui ancorare il fumus di sussistenza di un grave pregiudizio agli interessi sociali riconducibili ad un difetto di diligenza in capo al liquidatore.