Revoca del socio accomandatario dalla facoltà di amministrare
Il socio accomandatario che ometta di fornire idonea dimostrazione, sia pure alla stregua della cognizione sommaria prevista per la delibazione cautelare, d’aver tenuto le scritture contabili e la documentazione giustificativa della gestione sociale nonchè di aver corrisposto al socio accomandante gli utili rinvenienti dalla gestione, va revocato dalla carica di amministratore stante la gravità degli inadempimenti ai doveri insiti nell’incarico di gestione della società. La revoca della facoltà di amministrare, inoltre, non fa cessare la qualità di socio, sicchè non trova applicazione nè la disciplina di cui all’art. 2323 c.c. nè la nomina di un amministratore provvisorio in quanto non prevista dalla legge.