Revoca dell’amministratore di società a responsabilità limitata
L’art. 2476 cod. civ. prevede, quale strumento cautelare tipico, la revoca dell’amministratore per gravi irregolarità in relazione alla domanda di merito, volta alla condanna del medesimo al risarcimento del danno patito dalla società, azione esercitabile da ciascun socio, ma volta a reintegrare il patrimonio sociale del pregiudizio a questo cagionato. Soltanto in relazione all’azione di responsabilità sociale esercitata dalla minoranza la legge prevede la misura cautelare della revoca dell’amministratore; pertanto, nel delinearne i requisiti del fumus e del periculum in mora, non si può trascurare la particolare collocazione della misura, da adottarsi nel corso di un giudizio di cognizione di responsabilità sociale. Si apprezza sotto tale profilo la differenza dal sistema dell’art. 2409 cod. civ. e dunque l’inusuale utilizzo nella stesura dell’art. 2476 cod. civ. della nozione di gravi irregolarità la quale, nella originaria sede della denunzia al Tribunale, è presupposto per l’adozione di misure volte al ripristino della corretta gestione, non a sanzionare l’amministratore inadempiente.
In mancanza di espressa previsione, il socio non ha l’azione di merito per la revoca dell’amministratore, trattandosi di un’azione costitutiva, per le quali ai sensi dell’art. 2908 vige la regola della tassatività. Inoltre, l’autonomia, entro dati limiti, dell’azione cautelare dalla domanda di merito è particolarmente evidente nel terzo comma dell’art. 2476 cod. civ., ove la prima è funzionale ad un’azione risarcitoria di merito, onde è il legislatore stesso che sancisce tale strumentalità.