Revoca dell’amministratore e legittimazione attiva all’impugnazione della delibera
L’art. 2479 c.c. deve essere interpretato nel senso che i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale possono non soltanto sottoporre all’assemblea argomenti di discussione, ma sono anche titolari di un potere diretto di convocazione dell’assemblea sui medesimi argomenti, indipendentemente dall’inerzia dell’organo gestorio.
L’amministratore revocato è legittimato a far valere l’invalidità della delibera con cui è stata decisa la revoca.