Revoca dell’amministratore in via cautelare nella società in accomandita semplice. Giusta causa di revoca.
La revoca dell’amministratore nelle società di persone e, in particolare, in quelle in accomandita semplice, in forza dell’art. 2259, applicabile anche alle società di persone, per il duplice rinvio di cui agli artt. 2315 e 2293 c.c., non ha effetto se non ricorre giusta causa, nel caso in cui l’amministratore sia stato nominato con il contratto sociale, mentre, se nominato con atto separato, è revocabile secondo le norme sul mandato. La revoca dell’amministratore, inoltre, puó essere conseguita giudizialmente anche attraverso la procedura cautelare ex art. 700 c.p.c., non essendo in astratto inconciliabili il rimedio in via d’urgenza e l’azione costitutiva, purché sussistano i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, nonché la residualità della misura. Nel merito, il concetto di giusta causa puó identificarsi in comportamenti dell’amministratore idonei a influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto con lo stesso, in quanto facciano fondatamente ritenere che siano venuti meno quei requisiti di avvedutezza, capacità e diligenza di tipo professionale che dovrebbero sempre distinguere l’amministratore di società.