Revoca dell’amministratore per giusta causa e clausola compromissoria statutaria
Dopo la riforma societaria e la riforma generale dell’istituto dell’arbitrato devono ritenersi compromettibili tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, ove la nozione di indisponibilità non può considerarsi coincidente con quella di inderogabilità di una data disciplina. E’ quindi certamente compromettibile in arbitrato una causa avente ad oggetto un diritto patrimoniale e disponibile, come quello relativo al risarcimento dei danni conseguente alla revoca dell’amministatore senza giusta causa.
La clausola compromissoria statutaria è suscettibile di applicazione estensiva alla luce della natura non eccezionale della competenza arbitrale (nella specie il tribunale ritiene assoggettata alla competenza degli arbitri la controversia tra amministratore e società avente ad oggetto la revoca dell’amministratore senza giusta causa e il risarcimento del danno in presenza di una clausola statutaria del seguente tenore “tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori i liquidatori o sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un collegio arbitrale composto di tre membri nominato dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente”).
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)