Revoca dell’amministratore per giusta causa e risarcimento del danno
La giusta causa della revoca dell’amministratore di società, che ai sensi dell’art. 2383, terzo comma, cod. civ. esclude il diritto dell’amministratore al risarcimento del danno prodotto dall’anticipato scioglimento del rapporto, può derivare anche da fatti non integranti inadempimento, ma richiede pur sempre un “quid pluris” rispetto al mero dissenso (alla radice di ogni recesso “ad nutum”), ossia esige situazioni sopravvenute (provocate o meno dall’amministratore stesso) che minino il “pactum fiduciae”, elidendo l’affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e le capacità dell’organo di gestione.” 16 ottobre 2012