13 Giugno 2017

Revoca di liquidatore di s.r.l. per aver negato al socio l’accesso alla documentazione sociale

Il testo dell’art. 2487, ult. co., c.c. non può esser letto come facoltizzante la revocabilità ad nutum dei liquidatori da parte dell’assemblea dei soci senza alcuna rilevanza delle ragioni sottese alla revoca, secondo la tesi per cui la giusta causa verrebbe in gioco solo in caso di revoca giudiziale, dovendosi intendere l’esplicito richiamo alla giusta causa solo nel caso in cui la revoca sia chiesta giudizialmente. L’esplicito richiamo alla giusta causa solo nel caso in cui la revoca sia chiesta giudizialmente deve infatti intendersi, piuttosto, come volto a circoscrivere l’ipotesi di revoca giudiziale appunto alla ricorrenza di giusta causa (escludendo così che i legittimati possano chiedere al Tribunale la revoca senza motivazione alcuna), secondo un’interpretazione coerente con le regole del mandato e in particolare con l’art. 1725 c.c.. Deve quindi ritenersi che l’assemblea dei soci abbia sì la facoltà di revocare ad nutum il liquidatore (così come l’amministratore), ma l’assenza di giusta causa determini il diritto del revocato al risarcimento (per il caso di soggetti nominati a tempo determinato, art. 1725 c.c. primo comma) ovvero al congruo preavviso (per il caso di soggetti nominati a tempo indeterminato, art. 1725, co. 2, c.c. e art. 2383, co. 3, c.c.), il difetto dei quali rilevando dunque (non quale vizio della deliberazione ma) quale presupposto di una indennità riconosciuta normativamente come conseguenza di atto lecito.

La giusta causa di revoca escludente il diritto all’indennità per il soggetto revocato deve comunque essere espressamente enunciata, anche nelle società a r.l., nella decisione dell’assemblea che indichi le ragioni di revoca, senza che queste possano essere integrate successivamente o in giudizio.

La causa di revoca è, in coerenza con le norme sul mandato, “giusta” non solo quando la condotta del mandatario abbia integrato specifiche violazioni di norma di legge o di prescrizioni contrattuali, bensì anche quando si sia concretata in atti o fatti che abbiano gravemente leso la necessaria fiducia che deve legare il soggetto preposto al preponente, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

Poiché il socio non partecipante alla gestione ha pieno e incondizionato diritto di consultare anche per il tramite dei suoi incaricati i documenti relativi alla gestione stessa, è revocabile per giusta causa il liquidatore che abbia negato allo stesso l’accesso ai documenti sociali.

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code