12 Gennaio 2017

Revoca di liquidatore nominato dal tribunale per violazione di norme imperative della fase liquidatoria

La liquidazione delle società di capitali, ancor più dell’amministrazione delle stesse, è presidiata da alcune regole imperative ma è rimessa nel dettaglio alla volontà espressa in sede statutaria o di nomina dai soci, i quali possono dettare “i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e i poteri dei liquidatori”. Analoghi criteri, laddove la nomina del liquidatore sia stata adottata in via sostitutiva dall’autorità giudiziaria, ben possono essere stabiliti da questa. In difetto di siffatti criteri, e comunque per tutto quanto non espressamente disposto, il potere del liquidatore, come quello degli amministratori, è generale e connotato solo finalisticamente, essendogli consentito il compimento di “tutti gli atti utili per la liquidazione della società” (art. 2487, co. 1, lett. C e 2489 co.1. c.c.).

In tanto i criteri assegnati al liquidatore sono per lui vincolanti, in quanto siano rispettosi delle norme inderogabili dettate dal codice civile a presidio del regime della responsabilità dei soci e della liquidazione, tra cui gli artt. 2491, 2492 e 2495 c.c..

Quando la legge non vieta che liquidazione avvenga mediante diretta assegnazione ai soci di tutti o alcuni beni che compongono il patrimonio sociale, evitando i rischi e i tempi della loro cessione a terzi a prezzi “di liquidazione”, ciò presuppone che sia preventivamente avvenuto l’integrale pagamento di tutti i creditori; ovvero che esso avvenga – evidentemente, previa realizzazione almeno contestuale di cespiti sociali diversi da quelli da assegnarsi – contestualmente all’assegnazione. Tale necessario obbiettivo può essere perseguito anche per equivalente invitando i soci, quale precondizione dell’assegnazione, a far fronte essi stessi alla provvista necessaria per la contestuale soddisfazione dei creditori.

In caso di idonea capienza patrimoniale, non è in principio contrario a legge, ai fini della stima e individuazione dei beni in natura da assegnarsi ai singoli soci, consolidare alla quota di capitale da ciascuno sottoscritta l’eventuale importo alla cui restituzione essi hanno diritto a fronte di finanziamenti effettuati ante-liquidazione. Tuttavia una tal modalità di assegnazione, in caso di non proporzionalità dei finanziamenti rispetto alle rispettive quote di partecipazione, esige il necessario consenso di tutti gli interessati. Infatti, la quota di partecipazione al capitale sociale costituisce anche in fase di liquidazione la misura di ogni diritto e obbligo anche patrimoniale dei soci, a cominciare dai riparti parziali e definitivi.

In sede di liquidazione il liquidatore è tenuto al rispetto del principio di parità di trattamento dei soci, il quale impedisce, anche in presenza delle condizioni previste dal capoverso dell’art. 2491 c.c. per la corresponsioni di acconti, che i soci possano beneficiarne in proporzioni diverse, o addirittura alcuni soli di essi (sulla base di tali principi, il Tribunale ha revocato per giusta causa un liquidatore cui, in sede di nomina giudiziaria, era stato prescritto dal Giudice, in mancanza di offerte di terzi per l’acquisto del compendio immobiliare sociale,  di procedere – previo pagamento dei creditori sociali diversi dai soci – alla suddivisione in lotti e alla loro assegnazione ai soci considerando le quote di ciascuno nonché gli apporti finanziari a vario titolo effettuati; in particolare,  il Tribunale ha ritenuto illegittimo il comportamento del liquidatore nella parte in cui ha dato esecuzione a tale assegnazione in mancanza del consenso di uno dei soci interessati e con riferimento ai soci consenzienti).

 

 

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