10 Maggio 2016

Revoca giudiziale del liquidatore per giusta causa ex art. 2487 c.c.

La revoca del liquidatore per giusta causa ex art. 2487 c.c. deve essere richiesta tramite l’attivazione di un procedimento contenzioso, affinché si possa realizzare il contraddittorio pieno sulla sussistenza della stessa causa di revoca.

La legittimazione ad agire in giudizio uti socius deriva dalla mera titolarità della partecipazione al capitale sociale, anche a titolo ereditario, a prescindere dall’intervenuta iscrizione di tale evento nel libro soci o nel registro delle imprese, posto che tale adempimento rileva ai soli fini dell’opponibilità endosocietaria della qualità di socio e del conseguente esercizio dei diritti sociali, ivi compreso quello di convocare l’assemblea dei soci ex art. 2479 c.c.

Nel giudizio volto ad ottenere la revoca del liquidatore per giusta causa ex art. 2487 c.c., il socio può domandare l’accertamento della responsabilità del medesimo ai sensi dell’art. 2489 c.c., onde poter svolgere successiva azione di condanna al risarcimento dei danni quale sostituto processuale della società, in applicazione analogica del meccanismo delineato dall’art. 2476 co. 3 c.c..

Il provvedimento di nomina del liquidatore ad opera del Tribunale ai sensi dell’art. 2487 co. 2 c.c. ha carattere eccezionale, in quanto sostitutivo della volontà dei soci, e pertanto può essere adottato nel solo caso in cui questi non possano o non vogliano procedere autonomamente alla suddetta nomina.

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Giorgio Grossi

Giorgio Grossi

Amministratore

Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università...(continua)

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