Revoca per giusta causa del liquidatore
Ai sensi dell’art. 2487, co. 4, c.c. i liquidatori possono essere revocati dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero quando sussiste una giusta causa, la quale può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall’incarico, ma anche in fatti che minano il c.d. pactum fiduciae, elidendo l’affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità del soggetto. [Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto sussistente la giusta causa di revoca in ragione dell’insieme delle seguenti condotte: (i) la ritardata predisposizione e presentazione dei bilanci di esercizio; (ii) l’irregolare convocazione dei soci di minoranza all’assemblea soci; (iii) il mancato esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dell’ex organo amministrativo; (iv) l’autoliquidazione di un compenso spropositato a fronte dell’assenza di una delibera assembleare di attribuzione del compenso; (v) la presentazione della domanda di cancellazione antecedentemente allo scadere del termine per l’impugnazione del bilancio finale di liquidazione].
La clausola compromissoria inserita nell’atto costitutivo di una società, che preveda la possibilità di deferire agli arbitri le controversie tra i soci e quelle tra la società e i soci, non può essere automaticamente estesa alle controversie che coinvolgono amministratori, liquidatori o sindaci, essendo necessario a tal fine che vi sia una espressa estensione dell’ambito di operatività di detta clausola.