Riassunzione del processo nei confronti di soggetto fallito in ipotesi di ritorno in bonis – interesse ad agire
In caso di sopravvenuto fallimento di una delle parti in causa, il creditore del soggetto dichiarato fallito può riassumere il giudizio, chiedendo espressamente una condanna da intendersi eseguibile solo nell’ipotesi in cui questi dovesse ritornare in bonis. La perdita di legittimazione processuale in capo al fallito, per effetto della dichiarazione di fallimento, non è infatti assoluta ma relativa, e non comprende dal punto di vista oggettivo i diritti e le azioni esclusi dal fallimento e dal punto di vista soggettivo i diritti e le azioni proposti da creditori che, in luogo di partecipare al concorso, abbiano scelto di soddisfarsi sull’eventuale patrimonio che residuerà alla distribuzione dell’attivo (in particolare, il Tribunale ha ritenuto che non fosse possibile escludere in radice la sussistenza dell’interesse ad agire in capo al creditore sulla base della mera prospettazione di un impossibile ritorno in bonis del soggetto fallito).