Riassunzione dell’azione di responsabilità già promossa dal socio nei confronti dell’amministratore di s.r.l. fallita da parte del curatore fallimentare e onere della prova
In caso di fallimento di s.r.l., il curatore, ai sensi dell’art. 146, comma 2, lett. a), l. fall., è l’unico soggetto legittimato a proseguire l’azione di responsabilità sociale già promossa dal socio, nella qualità di sostituto processuale della società, ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c.; sicché, ove nel giudizio di responsabilità già intentato dal socio e riassunto dal fallimento, il curatore manifesti l’intento di non proseguire l’azione originariamente promossa, la domanda va dichiarata improcedibile per il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva del socio.
Nell’ambito del giudizio di responsabilità di amministratori di società, grava sull’attore l’onere di allegare un inadempimento astrattamente efficiente alla produzione del danno e, poi, di provare il danno sofferto e il nesso di causalità tra inadempimento e danno (nel caso di specie, il fallimento, pur prospettando, tra l’altro, l’irregolare tenuta delle scritture contabili, l’occultamento dello stato di decozione della società e diverse condotte distrattive da parte dell’amministratore unico della società, non ha svolto alcuna analisi puntuale delle cause del dissesto o contestazioni puntuali rispetto alle spese effettuate dell’amministratore, né indicato quali conseguenze dannose per la società sarebbero derivate dalla irregolare tenuta delle scritture contabili).