Richiesta risarcitoria per provvedimento di descrizione dichiarato inefficace
Deve rilevarsi la competenza a decidere sulla controversia del Tribunale delle Imprese avendo la domanda ad oggetto l’allegata illegittimità del provvedimento di descrizione e ricadendo, pertanto, nell’ambito di applicazione dell’art. 3 Dlgs 168/2003.
In base ai principi generali, desumibili dal combinato disposto dell’art. 24, co. 1, Cost. con l’art. 100 c.p.c., l’interesse ad agire come condizione dell’azione presuppone, nella prospettazione della parte che agisce in giudizio, che vi sia un interesse sostanziale che si assume leso, in via concreta ed attuale, a tutela e soddisfazione del quale si richiede al giudice un provvedimento ritenuto idoneo. In mancanza di concretezza e attualità della lesione e in difetto dell’astratta idoneità del provvedimento del giudice a tutelare o a soddisfare l’interesse dell’attore, l’azione è inammissibile.
Il giudice, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare condanna generica alla prestazione, laddove è ancora controversa la sua quantificazione, ma risulta già accertata la sussistenza di un diritto. Il processo prosegue poi per la liquidazione.
La mancanza di un danno allegato, attuale o potenziale, e la carenza di qualsivoglia elemento probatorio ostano alla pronuncia di un provvedimento di condanna generica.
Qualora dovessero derivare danni a una società ovvero ai suoi amministratori ovvero ancora al personale dipendente che occupa posizioni apicali e non, a causa della violazione delle garanzie che presidiano i diritti dei cittadini nell’esercizio dell’azione penale, potranno essere attivati dai diretti interessati i rimedi opportuni previsti dalla legge, tra i quali non è configurabile una condanna generica da pronunciarsi ex ante, provvedimento che sarebbe, oltre che irrituale, assolutamente inidoneo a tutelare l’interesse eventualmente e non ancora leso.
Non è compatibile con i principi del nostro ordinamento una tutela in via anticipatoria così penetrante, da consentire la condanna di un soggetto a risarcire un danno che ancora non si è verificato e che non è certo che si verificherà, avendo comunque l’ipotetico danneggiato a disposizione altri rimedi, più specifici e correlati al diritto di difesa costituzionalmente tutelato, da azionare nel momento opportuno, ossia quando la lesione dell’interesse oggetto di tutela potrà qualificarsi in termini di concretezza e attualità. Detto in altri termini, nell’ordinamento civilistico italiano l’illecito di mera condotta e l’illecito di pericolo presunto non hanno cittadinanza, essendo necessaria la verificazione di un fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, intendendosi come tale la lesione provata di un bene protetto da una norma giuridica.
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Chiara Bocchi
Laureata con lode all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza (tesi in diritto commerciale internazionale su "La fusione transfrontaliera", relatore Prof. Avv. Matteo Rescigno). Avvocato iscritto all'Albo di...(continua)